Consiglio di Stato, Sezione V, 23 dicembre 2020.
Autore: La Redazione - Pubblicato il 2 gennaio 2020
[A] Sul criterio interpretativo dei bandi di gara da privilegiare. [B] Se sia legittima l’esclusione per la carenza di un elemento dell’offerta. [C] Se contrasti con l’art. 59, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016 l’esclusione delle offerte in aumento per singole voci di costo.
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